L'obbligo di assetti adeguati (art. 2086 c.c.)
L'articolo 2086, comma 2, del codice civile impone a chi amministra un'impresa in forma societaria di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'attività, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. È una responsabilità di organizzazione che riguarda ogni società, con un grado di adeguatezza proporzionato alla sua dimensione e alla complessità dell'attività.
Negli anni la normativa ha progressivamente abbandonato l'idea di indicatori di crisi quantitativi automatici, calcolati su soglie numeriche standard. Il criterio che oggi guida la valutazione è l'adeguatezza organizzativa nel suo complesso: la domanda non è più se l'azienda superi o meno una certa soglia, ma se gli assetti messi in campo sono in grado di far emergere per tempo i segnali di squilibrio.
Cosa rischia chi non li ha
Assetti inadeguati espongono gli amministratori a responsabilità verso la società, verso i creditori e verso i soci, quando la mancata organizzazione ha impedito di intercettare per tempo una situazione di squilibrio poi degenerata.
C'è anche un collegamento più diretto con l'operatività quotidiana dell'azienda. Un'ordinanza della Corte di Cassazione del 25 marzo 2026 ha collegato assetti di controllo interno carenti al rischio che l'azienda venga considerata "non bancabile": una valutazione negativa sulla capacità di controllo interno può quindi tradursi in un accesso al credito più difficile, prima ancora che emerga una crisi conclamata.
Anticipare, non subire
L'approccio di AMP a questo tema parte da un principio semplice: un controllo costruito per leggere solo i risultati passati arriva sempre in ritardo. Il lavoro che proponiamo si concentra sul monitoraggio durante la gestione corrente, con indicatori aggiornati con la stessa cadenza delle chiusure periodiche, invece che su una verifica a fatti già avvenuti.

Gli indicatori da monitorare
Un sistema di monitoraggio utile in questo ambito si costruisce attorno a poche misure ricorrenti: l'andamento di portafoglio ordini, fatturato e incassato nel tempo, l'incidenza del costo del personale sul fatturato, il flusso di cassa generato dalla gestione caratteristica, la situazione di cassa e tesoreria nel breve periodo. Presi singolarmente dicono poco. Letti insieme e nel tempo, mostrano se l'azienda si sta muovendo verso un equilibrio o verso una tensione crescente.

Come lavoriamo su questo tema
Gli indicatori predittivi e la logica del rolling 12 mesi, già parte degli strumenti di Controllo di Gestione di AMP, sono la base naturale per costruire questo tipo di monitoraggio in azienda. Quando la crisi è già conclamata, il Codice della Crisi mette a disposizione la Composizione Negoziata: uno strumento ormai pienamente integrato nel Codice, rafforzato dal correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) e dalle istruzioni operative aggiornate con il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, che regolano tra l'altro il test pratico online, con funzione prognostica e non di indicatore di crisi in sé, e le misure protettive, applicabili in forma selettiva o estesa a tutti i creditori.
La materia è soggetta a un'evoluzione normativa continua. I contenuti di questa pagina riflettono il quadro disponibile al momento della stesura e vengono rivisti internamente da chi in AMP segue la materia prima di ogni pubblicazione.
I segnali di difficoltà compaiono nei numeri molto prima che nel conto corrente.
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